Art. 59. 
 
  Ove la Legge nell'istituire gli Uffici  dei  gerenti  del  pubblico
denaro, o di qualunque altro valore o materia, non abbia  determinato
se debbano, in qual misura ed in qual modo, prestare cauzione, questa
verra' determinata, sentito previamente il Consiglio  di  Stato,  per
mezzo di Decreto Reale, da essere registrato dalla  Corte  dei  conti
per gli effetti del capitolo III, titolo II, della  Legge  14  agosto
1862, n. 800.