Art. 60. Presso ognuna delle Casse provinciali e presso la Cassa centrale vi sara' un Controllore, che esercitera' le sue funzioni a norma delle prescrizioni del Regolamento. Dovranno eseguirsi verificazioni di cassa almeno una volta al mese a mezzo degli Ispettori di Tesoreria, e verificazioni straordinarie ogniqualvolta il Direttore generale del Tesoro lo richieda. Sara' redatto processo verbale di ogni verificazione di cassa colla firma degli intervenuti.