Art. 60. 
 
  Presso ognuna delle Casse provinciali e presso la Cassa centrale vi
sara' un Controllore, che esercitera' le sue funzioni a  norma  delle
prescrizioni del Regolamento. 
 
  Dovranno eseguirsi verificazioni di cassa almeno una volta al  mese
a mezzo degli Ispettori di Tesoreria, e  verificazioni  straordinarie
ogniqualvolta il Direttore generale del Tesoro lo richieda. 
 
  Sara' redatto processo verbale di ogni verificazione di cassa colla
firma degli intervenuti.