Art. 62. 
 
  Le funzioni di ordinatore di spese e di pagamenti per  conto  dello
Stato, e  quelle  di  agente  per  l'esecuzione  del  servizio,  sono
incompatibili  colle  altre  di  ricevitore,   di   pagatore   o   di
magazziniere, eccetto il caso di spese per servizi  eseguiti  in  via
economica, retti da speciali Regolamenti.