Art. 63. Nei casi di deficienza accertata dall'Amministrazione o di danno arrecato all'Erario per fatto o per ommissione imputabile a colpa o negligenza dei Contabili e di coloro di cui negli articoli 58 e 61, la Corte dei conti potra' pronunziare tanto contro di essi quanto contro i loro fideiussori, anche prima del giudizio sul conto. Quando i conti sieno fatti compilare d'ufficio dall'Amministrazione, la Corte procedera' alla revisione giudiziale dei medesimi, ritenendoli come presentati dai Contabili, sempreche', invitati questi legalmente a riconoscerli e sottoscriverli, non l'abbiano fatto nel termine prefisso.