Art. 63. 
 
  Nei casi di deficienza accertata dall'Amministrazione  o  di  danno
arrecato all'Erario per fatto o per ommissione imputabile a  colpa  o
negligenza dei Contabili e di coloro di cui negli articoli 58  e  61,
la Corte dei conti potra' pronunziare tanto  contro  di  essi  quanto
contro i loro fideiussori, anche prima del giudizio sul conto. 
 
  Quando    i    conti    sieno     fatti     compilare     d'ufficio
dall'Amministrazione, la Corte procedera' alla  revisione  giudiziale
dei medesimi, ritenendoli come presentati dai Contabili,  sempreche',
invitati questi  legalmente  a  riconoscerli  e  sottoscriverli,  non
l'abbiano fatto nel termine prefisso.