Art. 24.
               Abilitazioni di sicurezza delle imprese
  1.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente Capo sono riferite alle
abilitazioni  di  sicurezza che devono essere possedute dalle imprese
ai   fini   della  realizzazione  di  opere,  esecuzione  di  lavori,
realizzazione  di  studi,  progettazioni  ed  acquisizione  di beni e
servizi ai quali sia stata attribuita una classifica di segretezza.
  2.  Lo  svolgimento, da parte delle imprese, delle attivita' di cui
al comma 1 richiede, a seconda dei casi, il previo possesso, da parte
delle  stesse,  dell'Abilitazione  preventiva  o  del  Nulla  osta di
sicurezza  complessivo  rilasciati  dall'Autorita'  nazionale  per la
sicurezza.
  3.  Nei  casi  previsti  al  comma 2, se l'impresa ha necessita' di
trattare  informazioni  classificate  anche con sistemi EAD e COMSEC,
deve   richiedere   all'Autorita'   nazionale   per   la   sicurezza,
contestualmente  all'Abilitazione  preventiva  o  al  Nulla  osta  di
sicurezza complessivo, anche le autorizzazioni EAD e COMSEC.