Art. 24. Abilitazioni di sicurezza delle imprese 1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono riferite alle abilitazioni di sicurezza che devono essere possedute dalle imprese ai fini della realizzazione di opere, esecuzione di lavori, realizzazione di studi, progettazioni ed acquisizione di beni e servizi ai quali sia stata attribuita una classifica di segretezza. 2. Lo svolgimento, da parte delle imprese, delle attivita' di cui al comma 1 richiede, a seconda dei casi, il previo possesso, da parte delle stesse, dell'Abilitazione preventiva o del Nulla osta di sicurezza complessivo rilasciati dall'Autorita' nazionale per la sicurezza. 3. Nei casi previsti al comma 2, se l'impresa ha necessita' di trattare informazioni classificate anche con sistemi EAD e COMSEC, deve richiedere all'Autorita' nazionale per la sicurezza, contestualmente all'Abilitazione preventiva o al Nulla osta di sicurezza complessivo, anche le autorizzazioni EAD e COMSEC.