Art. 26. Nulla osta di sicurezza complessivo 1. L'impresa che deve dare esecuzione ad un contratto di cui e' risultata aggiudicataria o assegnataria, che prevede la trattazione di informazioni classificate, richiede il rilascio del Nulla osta di sicurezza complessivo all'Autorita' nazionale per la sicurezza, in conformita' alle disposizioni che regolano la materia. 2. Nei casi previsti al comma 1, se l'impresa ha necessita' di trattare informazioni classificate con sistemi EAD o COMSEC, richiede all'Autorita' nazionale per la sicurezza, contestualmente al Nulla osta di sicurezza complessivo, anche l'omologazione di tali sistemi e l'abilitazione COMSEC.