Art. 26.
                 Nulla osta di sicurezza complessivo
  1.  L'impresa  che  deve  dare esecuzione ad un contratto di cui e'
risultata  aggiudicataria  o assegnataria, che prevede la trattazione
di  informazioni classificate, richiede il rilascio del Nulla osta di
sicurezza  complessivo  all'Autorita'  nazionale per la sicurezza, in
conformita' alle disposizioni che regolano la materia.
  2.  Nei  casi  previsti  al  comma 1, se l'impresa ha necessita' di
trattare informazioni classificate con sistemi EAD o COMSEC, richiede
all'Autorita'  nazionale  per  la sicurezza, contestualmente al Nulla
osta di sicurezza complessivo, anche l'omologazione di tali sistemi e
l'abilitazione COMSEC.