Art. 28. Organi di sicurezza presso le imprese 1. Nell'ambito delle imprese legittimate alla trattazione delle informazioni classificate possono essere istituiti, previa autorizzazione dell'Autorita' nazionale per la sicurezza, appositi Organi di sicurezza. 2. Presso l'impresa che ha anche sedi periferiche: a) a livello centrale, puo' essere istituito uno dei seguenti Organi principali di sicurezza, diretto e coordinato dal Funzionario alla sicurezza: 1) «Segreteria principale NATO-UEO-UE/S»; 2) «Segreteria principale NATO-UEO»; 3) «Segreteria principale di sicurezza UE/S»; 4) «Segreteria principale di sicurezza»; b) a livello periferico, puo' essere istituito uno dei seguenti Organi esecutivi di sicurezza, diretto e coordinato dal Funzionario alla sicurezza della sede periferica: 1) «Segreteria NATO-UEO-UE/S»; 2) «Segreteria NATO-UEO»; 3) «Punto di controllo NATO-UEO-UE/S»; 4) «Segreteria di sicurezza UE/S». 3. Presso l'impresa che ha sede unica puo' essere istituito uno degli Organi di sicurezza di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del comma 2, lettera b), diretto e coordinato dal Funzionario alla sicurezza.