Art. 28.
                Organi di sicurezza presso le imprese
  1.  Nell'ambito  delle  imprese  legittimate alla trattazione delle
informazioni    classificate   possono   essere   istituiti,   previa
autorizzazione  dell'Autorita'  nazionale  per la sicurezza, appositi
Organi di sicurezza.
  2. Presso l'impresa che ha anche sedi periferiche:
    a) a  livello  centrale,  puo'  essere istituito uno dei seguenti
Organi  principali di sicurezza, diretto e coordinato dal Funzionario
alla sicurezza:
      1) «Segreteria principale NATO-UEO-UE/S»;
      2) «Segreteria principale NATO-UEO»;
      3) «Segreteria principale di sicurezza UE/S»;
      4) «Segreteria principale di sicurezza»;
    b) a  livello  periferico, puo' essere istituito uno dei seguenti
Organi  esecutivi  di sicurezza, diretto e coordinato dal Funzionario
alla sicurezza della sede periferica:
      1) «Segreteria NATO-UEO-UE/S»;
      2) «Segreteria NATO-UEO»;
      3) «Punto di controllo NATO-UEO-UE/S»;
      4) «Segreteria di sicurezza UE/S».
  3.  Presso  l'impresa  che  ha sede unica puo' essere istituito uno
degli  Organi di sicurezza di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del comma
2, lettera b), diretto e coordinato dal Funzionario alla sicurezza.