Art. 29. Compiti del Funzionario alla sicurezza della sede principale od unica dell'impresa 1. Il Funzionario alla sicurezza della sede principale od unica dell'impresa ha il compito di: a) fornire al rappresentante legale dell'impresa consulenza in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate; b) dirigere, coordinare e controllare tutte le attivita' che riguardano la protezione e la tutela delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati trattati nell'ambito dell'impresa, sia a livello centrale che periferico; c) assicurare il controllo delle lavorazioni classificate e la salvaguardia delle stesse dall'accesso di personale non adeguatamente abilitato sotto il profilo della sicurezza e, comunque, non autorizzato; d) coordinare le altre branche della sicurezza inerenti il servizio di sorveglianza e controllo delle infrastrutture, COMSEC ed EAD; e) curare gli adempimenti relativi al rilascio dei NOS a favore del personale dell'impresa che ha necessita' di trattare informazioni classificate a livello RISERVATISSIMO e superiore; f) comunicare all'Autorita' nazionale per la sicurezza ogni variazione riguardante l'assetto dirigenziale dell'impresa e, per le societa' di capitale, le variazioni relative al pacchetto azionario; g) istruire il personale legittimato alla trattazione di informazioni classificate sulle disposizioni che regolano la materia; h) comunicare all'Autorita' nazionale per la sicurezza, e all'ente cui e' stato delegato il controllo relativo alle lavorazioni classificate, ogni evento che possa costituire minaccia alla sicurezza e tutela delle informazioni classificate; i) assicurare la corretta osservanza delle procedure relative alle visite, da parte di personale estraneo all'impresa, nei siti dove sono trattate informazioni classificate; l) curare gli aspetti di sicurezza inerenti le trattative contrattuali che prevedono la trattazione di informazioni classificate.