Art. 31.
Diniego,   revoca,   sospensione,   riduzione   della  classifica  di
segretezza  e  riduzione  della  qualifica o dequalifica di sicurezza
internazionale  dell'AP e del NOSC (Capo II del D.P.C.M. 21 settembre
                                1999)
  1.  Nel  caso  in  cui  le  controindicazioni  di  cui  all'art. 21
riguardano il titolare della ditta individuale, i soci della societa'
di  persone  o  i  legali  rappresentanti  della persona giuridica di
diritto privato, dell'ente, dell'associazione od organismo, si adotta
una delle seguenti decisioni:
    a) diniego,   revoca,  sospensione,  declassifica  o  dequalifica
dell'Abilitazione  Preventiva  (AP)  o  del  Nulla  osta di sicurezza
complessivo (NOSC).
  2.  La decisione concernente il diniego, la revoca, la sospensione,
la  declassifica o la dequalifica dell'Abilitazione preventiva (AP) o
del  Nulla  osta  di  sicurezza complessivo (NOSC), e' adottata anche
quando  l'organizzazione  di sicurezza della ditta, persona giuridica
di  diritto  privato,  societa', ente, associazione od organismo, non
da' sicuro affidamento, ai fini della protezione e della tutela delle
informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, a causa di:
    a) carenza   delle  misure  fisiche  di  sicurezza  o  inadeguata
attuazione delle procedure di sicurezza prescritte;
    b) insufficienza  del  numero  di  persone  (dirigenti,  tecnici,
impiegati,  operai  e consulenti), nei confronti delle quali e' stato
possibile   rilasciare  il  NOS,  in  relazione  alla  necessita'  di
garantire  la  protezione e la tutela delle attivita' classificate da
espletare o in atto.
  3.  Per  la  societa'  di  capitale,  la  decisione  concernente il
diniego,  la revoca, la sospensione, la declassifica o la dequalifica
dell'Abilitazione  preventiva  (AP)  o  del  Nulla  osta di sicurezza
complessivo (NOSC), e' adottata anche quando:
    a) sul  conto dei titolari di quote di partecipazione qualificate
in rapporto al capitale sociale dell'impresa tali da conferire, avuto
anche   riguardo   alle   circostanze  di  fatto  e  di  diritto,  la
possibilita' di esercitare sull'impresa stessa un'influenza notevole,
ancorche'  non  dominante,  emergono  controindicazioni  o  si  hanno
elementi   d'informazione   sufficienti   per   poterli   considerare
riconducibili  alle  aree di vulnerabilita' di cui all'art. 22, comma
1, lettere d), e) ed f);
    b) i  titolari di quote di partecipazione qualificate in rapporto
al  capitale  sociale  dell'impresa  tali  da  conferire, avuto anche
riguardo  alle  circostanze di fatto e di diritto, la possibilita' di
esercitare  sull'impresa  stessa un'influenza notevole, ancorche' non
dominante,  risultano  cittadini  di Stati nei cui confronti si hanno
elementi  di  informazione  tali  da  poterli  considerare potenziali
autori  di  azioni  di  penetrazione  economica  a  danno dello Stato
italiano.
  4. In presenza di taluna delle carenze o controindicazioni indicate
ai  commi 1 e 2, si puo' soprassedere all'adozione della decisione di
diniego,    revoca,    sospensione,    declassifica   o   dequalifica
dell'Abilitazione  preventiva  (AP)  o  del  Nulla  osta di sicurezza
complessivo (NOSC), a condizione che la ditta individuale, la persona
giuridica  di  diritto privato, la societa', l'ente, l'associazione o
l'organismo   s'impegni   ad   eliminarla   nei   termini   stabiliti
dall'autorita'  competente  ad assumere la decisione e siano comunque
assicurati  gli  standard  minimi  di  sicurezza  richiesti.  Se, nei
termini   stabiliti   dalla   autorita'  competente  ad  assumere  la
decisione,  le  carenze  o le controindicazioni segnalate non vengono
eliminate,  l'Abilitazione  preventiva,  o il Nulla osta di sicurezza
complessivo,  si  intendono,  a  seconda  dei  casi,  revocati  o non
concessi.