Art. 31. Diniego, revoca, sospensione, riduzione della classifica di segretezza e riduzione della qualifica o dequalifica di sicurezza internazionale dell'AP e del NOSC (Capo II del D.P.C.M. 21 settembre 1999) 1. Nel caso in cui le controindicazioni di cui all'art. 21 riguardano il titolare della ditta individuale, i soci della societa' di persone o i legali rappresentanti della persona giuridica di diritto privato, dell'ente, dell'associazione od organismo, si adotta una delle seguenti decisioni: a) diniego, revoca, sospensione, declassifica o dequalifica dell'Abilitazione Preventiva (AP) o del Nulla osta di sicurezza complessivo (NOSC). 2. La decisione concernente il diniego, la revoca, la sospensione, la declassifica o la dequalifica dell'Abilitazione preventiva (AP) o del Nulla osta di sicurezza complessivo (NOSC), e' adottata anche quando l'organizzazione di sicurezza della ditta, persona giuridica di diritto privato, societa', ente, associazione od organismo, non da' sicuro affidamento, ai fini della protezione e della tutela delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, a causa di: a) carenza delle misure fisiche di sicurezza o inadeguata attuazione delle procedure di sicurezza prescritte; b) insufficienza del numero di persone (dirigenti, tecnici, impiegati, operai e consulenti), nei confronti delle quali e' stato possibile rilasciare il NOS, in relazione alla necessita' di garantire la protezione e la tutela delle attivita' classificate da espletare o in atto. 3. Per la societa' di capitale, la decisione concernente il diniego, la revoca, la sospensione, la declassifica o la dequalifica dell'Abilitazione preventiva (AP) o del Nulla osta di sicurezza complessivo (NOSC), e' adottata anche quando: a) sul conto dei titolari di quote di partecipazione qualificate in rapporto al capitale sociale dell'impresa tali da conferire, avuto anche riguardo alle circostanze di fatto e di diritto, la possibilita' di esercitare sull'impresa stessa un'influenza notevole, ancorche' non dominante, emergono controindicazioni o si hanno elementi d'informazione sufficienti per poterli considerare riconducibili alle aree di vulnerabilita' di cui all'art. 22, comma 1, lettere d), e) ed f); b) i titolari di quote di partecipazione qualificate in rapporto al capitale sociale dell'impresa tali da conferire, avuto anche riguardo alle circostanze di fatto e di diritto, la possibilita' di esercitare sull'impresa stessa un'influenza notevole, ancorche' non dominante, risultano cittadini di Stati nei cui confronti si hanno elementi di informazione tali da poterli considerare potenziali autori di azioni di penetrazione economica a danno dello Stato italiano. 4. In presenza di taluna delle carenze o controindicazioni indicate ai commi 1 e 2, si puo' soprassedere all'adozione della decisione di diniego, revoca, sospensione, declassifica o dequalifica dell'Abilitazione preventiva (AP) o del Nulla osta di sicurezza complessivo (NOSC), a condizione che la ditta individuale, la persona giuridica di diritto privato, la societa', l'ente, l'associazione o l'organismo s'impegni ad eliminarla nei termini stabiliti dall'autorita' competente ad assumere la decisione e siano comunque assicurati gli standard minimi di sicurezza richiesti. Se, nei termini stabiliti dalla autorita' competente ad assumere la decisione, le carenze o le controindicazioni segnalate non vengono eliminate, l'Abilitazione preventiva, o il Nulla osta di sicurezza complessivo, si intendono, a seconda dei casi, revocati o non concessi.