Art. 32.
                         Appendice riservata
  1.  L'atto  contrattuale che prevede la trattazione di informazioni
classificate   contiene  in  se'  informazioni  non  classificate  ed
informazioni   classificate.   Queste   ultime   sono   contenute  in
un'appendice classificata, non soggetta a pubblicita' e divulgazione,
denominata «Appendice riservata».
  2.  L'Appendice  riservata  contiene,  tra  le  altre  clausole  di
sicurezza   finalizzate   alla   protezione   e   alla  tutela  delle
informazioni   classificate,  anche  una  lista  che  determina,  per
ciascuna   informazione,   il   relativo  livello  di  classifica  di
segretezza ed eventuale qualifica di sicurezza.