Art. 32. Appendice riservata 1. L'atto contrattuale che prevede la trattazione di informazioni classificate contiene in se' informazioni non classificate ed informazioni classificate. Queste ultime sono contenute in un'appendice classificata, non soggetta a pubblicita' e divulgazione, denominata «Appendice riservata». 2. L'Appendice riservata contiene, tra le altre clausole di sicurezza finalizzate alla protezione e alla tutela delle informazioni classificate, anche una lista che determina, per ciascuna informazione, il relativo livello di classifica di segretezza ed eventuale qualifica di sicurezza.