Art. 11. Criteri generali di utilizzazione 1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 28, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 152/1999 e' finalizzata al recupero dell'acqua e/o delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nelle stesse. 2. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue di cui al comma 1 e' consentita purche' siano garantiti: a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui agli articoli 4 e successivi del decreto legislativo n. 152/1999; b) l'effetto concimante e/o ammendante e/o irriguo sul suolo e la commisurazione della quantita' di azoto efficiente e di acqua applicata ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture; c) l'esclusione delle acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo; d) l'esclusione, per il settore vitivinicolo, delle acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolforazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati; e) l'esclusione, per il settore lattiero-caseario, nelle aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno del siero di latte, del latticello, della scotta e delle acque di processo delle paste filate; f) il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche. 3. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue di cui al comma 1, contenenti sostanze naturali non pericolose e disciplinata dal presente decreto e' esclusa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997, dal campo di applicazione del medesimo decreto legislativo. 4. Per le acque reflue disciplinate dal presente decreto si possono prevedere forme di utilizzazione di indirizzo agronomico diverse da quelle sino ad ora considerate, quali la veicolazione di prodotti fitosanitari o fertilizzanti.