Art. 16.
                        Dosi di applicazione
  1.  Le dosi, non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle
colture  e  indicate  nella  comunicazione  di  cui all'art. 18, e le
epoche  di distribuzione delle acque reflue devono essere finalizzate
a  massimizzare  l'efficienza dell'acqua e dell'azoto in funzione del
fabbisogno  delle  colture,  cosi'  come definito all'art. 10 ed alla
lettera b) del comma 2 dell'art. 11.
  2.  Fermo restando quanto previsto dal CBPA, le regioni definiscono
i  criteri  di utilizzazione irrigua e fertirrigua delle acque reflue
in  rapporto  alle  colture  ed  ai bilanci idrici locali, al fine di
limitare  le  perdite  dal  sistema  suolo-pianta e fissano ulteriori
limitazioni  o divieti all'utilizzo dei reflui qualora si verifichino
particolari  condizioni  di incompatibilita' del suolo a ricevere gli
stessi (elevata salinita', eccessiva drenabilita' del suolo, ecc.).