Art. 39.
           Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI

  1.  All'articolo 7  del  decreto-legge  30 settembre  2005, n. 203,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
    «2-bis.    L'esenzione    disposta    dall'articolo 7,   comma 1,
lettera i),  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992, n. 504, si
intende  applicabile  alle  attivita' indicate nella medesima lettera
che non abbiano esclusivamente natura commerciale».
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 7 del decreto-legge
          30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione
          fiscale  e  disposizioni  urgenti  in  materia tributaria e
          finanziaria), come modificato dalla presente legge:
              «Art.  7   (Immobili di proprieta' delle imprese). - 1.
          Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
          del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) nell'art.  90,  comma 1,  e' aggiunto, in fine, il
          seguente  periodo:  «In caso di immobili locati, qualora il
          canone  risultante dal contratto di locazione ridotto, fino
          ad  un  massimo  del  15  per  cento  del  canone medesimo,
          dell'importo   delle   spese   documentate   sostenute   ed
          effettivamente  rimaste a carico per la realizzazione degli
          interventi  di  cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3
          del  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
          n.  380,  risulti  superiore  al  reddito  medio  ordinario
          dell'unita'  immobiliare,  il  reddito  e'  determinato  in
          misura  pari  a  quella del canone di locazione al netto di
          tale riduzione.»;
                b) nell'art.  144,  comma 1, e' aggiunto, in fine, il
          seguente  periodo:  «Per  i  redditi  derivanti da immobili
          locati  non  relativi  all'impresa si applicano comunque le
          disposizioni dell'art. 90, comma 1, ultimo periodo.».
              1-bis.  La  disposizione  di cui al secondo periodo del
          comma 7  dell'art.  8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          si  interpreta  nel  senso che gli immobili strumentali per
          natura,  ai  sensi  dell'art. 43, comma 2, secondo periodo,
          del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  i  quali  costituiscono  un complesso immobiliare
          unitario   polifunzionale  destinato  allo  svolgimento  di
          attivita' commerciale, qualora siano locati a terzi, non si
          intendono  destinati  a  struttura  produttiva  diversa,  a
          condizione   che   gli   stessi   vengano   destinati  allo
          svolgimento  di  attivita'  d'impresa ai sensi dell'art. 55
          del citato testo unico.
              2.  Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b),
          del  presente  art.  si  applicano  a decorrere dal periodo
          d'imposta  in  corso  alla  data  di  entrata in vigore del
          presente decreto.
              2-bis.   L'esenzione  disposta  dall'art.  7,  comma 1,
          lettera i),  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n.
          504,  si  intende applicabile alle attivita' indicate nella
          medesima  lettera  che  non  abbiano  esclusivamente natura
          commerciale.»