Art. 39.
Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI
1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si
intende applicabile alle attivita' indicate nella medesima lettera
che non abbiano esclusivamente natura commerciale».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione
fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Immobili di proprieta' delle imprese). - 1.
Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 90, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «In caso di immobili locati, qualora il
canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino
ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo,
dell'importo delle spese documentate sostenute ed
effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli
interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario
dell'unita' immobiliare, il reddito e' determinato in
misura pari a quella del canone di locazione al netto di
tale riduzione.»;
b) nell'art. 144, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per i redditi derivanti da immobili
locati non relativi all'impresa si applicano comunque le
disposizioni dell'art. 90, comma 1, ultimo periodo.».
1-bis. La disposizione di cui al secondo periodo del
comma 7 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
si interpreta nel senso che gli immobili strumentali per
natura, ai sensi dell'art. 43, comma 2, secondo periodo,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, i quali costituiscono un complesso immobiliare
unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di
attivita' commerciale, qualora siano locati a terzi, non si
intendono destinati a struttura produttiva diversa, a
condizione che gli stessi vengano destinati allo
svolgimento di attivita' d'impresa ai sensi dell'art. 55
del citato testo unico.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b),
del presente art. si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2-bis. L'esenzione disposta dall'art. 7, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, si intende applicabile alle attivita' indicate nella
medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura
commerciale.»