Art. 39. Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI 1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attivita' indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale».
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Immobili di proprieta' delle imprese). - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'art. 90, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell'importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unita' immobiliare, il reddito e' determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione.»; b) nell'art. 144, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i redditi derivanti da immobili locati non relativi all'impresa si applicano comunque le disposizioni dell'art. 90, comma 1, ultimo periodo.». 1-bis. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli immobili strumentali per natura, ai sensi dell'art. 43, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali costituiscono un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attivita' commerciale, qualora siano locati a terzi, non si intendono destinati a struttura produttiva diversa, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attivita' d'impresa ai sensi dell'art. 55 del citato testo unico. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente art. si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2-bis. L'esenzione disposta dall'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attivita' indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale.»