Art. 39-bis.
Disposizioni in materia di rimborsi elettorali
(( 1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal comma 5-bis
per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in
relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella
circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per
l'elezione delle Camere»;
b) al comma 4, le parole: «lire mille» sono sostituite dalle
seguenti: «un euro» e le parole: «lire 5 miliardi annue» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 2.582.285 annui»;
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1-bis, in relazione
alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i
fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della
Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura
dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi
aggiuntivi di cui al precedente periodo e' suddiviso tra le
ripartizionidella circoscrizione Estero in proporzione alla
rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione e'
suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti
nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della
quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella
ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti
validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si
applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 15 della
legge 10 dicembre 1993, n. 515.»;
d) al comma 6, le parole: «commi 1 e 4» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 1 e 1-bis» e dopo le parole: «entro il 31 luglio di
ciascun anno» sono inserite le seguenti: «I rimborsi di cui al
comma 4 sono corrisposti in un'unica soluzione, entro il 31 luglio
dell'anno in cui si e' svolta la consultazione referendaria».
2. All'articolo 2, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, dopo
le parole: «fondi medesimi» sono inserite le seguenti: «, ad
eccezione degli importi di cui al comma 5-bis dello stesso
articolo 1,».
3. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' abrogato;
b) al comma 3, le parole: «per l'attribuzione della quota di
seggi da assegnare in ragione proporzionale» sono soppresse.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a
partire dai rimborsi delle spese elettorali sostenute per il rinnovo
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nelle
elezioni dell'aprile 2006.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si
provvede, per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per gli anni
successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 giugno
1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle
spese per consultazioni elettorali e referendarie e
abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione
volontaria ai movimenti e partiti politici), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Rimborso per le spese elettorali sostenute da
movimenti o partiti politici). - 1. E' attribuito ai
movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle
spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
del Parlamento europeo e dei consigli regionali.
1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal
comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o
partiti politici in relazione alle spese sostenute per le
campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui
all'art. 48 della Costituzione, per l'elezione delle
Camere.
2. L'erogazione dei rimborsi e' disposta, secondo le
norme della presente legge, con decreti del Presidente
della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno
della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo
della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei
consigli regionali, nonche' per i comitati promotori dei
referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del
Presidente del Senato della Repubblica, a carico del
bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede
all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della
Repubblica. I movimenti o partiti politici che intendano
usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di
decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al
Presidente del Senato della Repubblica, secondo le
rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di
scadenza del termine per la presentazione delle liste per
il rinnovo degli organi di cui al comma 1.
3. Il rimborso di cui al comma 1 e' corrisposto
ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi
diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per
il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo
comma 1.
4. In caso di richiesta di uno o piu' referendum,
effettuata ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e
dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, e'
attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla
somma risultante dalla moltiplicazione di un euro per ogni
firma valida fino alla concorrenza della cifra minima
necessaria per la validita' della richiesta e fino ad un
limite massimo pari complessivamente a euro 2.582.285
annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia
raggiunto il quorum di validita' di partecipazione al voto.
Analogo rimborso e' previsto, sempre nel limite di lire 5
miliardi di cui al presente comma, per le richieste di
referendum effettuate ai sensi dell'art. 138 della
Costituzione.
5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi
agli organi di cui al comma 1 e' pari, per ciascun anno di
legislatura degli organi stessi, alla somma risultante
dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il
numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste
elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per
le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento
europeo del 13 giugno 1999, l'importo di cui al presente
comma e' ridotto a L. 3.400.
5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1-bis, in
relazione alle spese sostenute per le elezioni nella
circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi,
rispettivamente, al Senato della repubblica e alla Camera
dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per
cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi
aggiuntivi di cui al precedente periodo e' suddiviso tra le
ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione
alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna
ripartizione e' suddivisa tra le liste di candidati in
proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della
ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le
liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella
ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento
dei voti validamente espressi nell'ambito della
ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al
comma 13 dell'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 1-bis sono
corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di
ciascun anno. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti
in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui
si e' svolta la consultazione referendaria. L'erogazione
dei rimborsi non e' vincolata alla prestazione di alcuna
forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei
movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di
scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della
Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei
relativi rimborsi e' comunque effettuato. Il versamento
della quota annua di rimborso, spettante sulla base del
presente comma, e' effettuato anche nel caso in cui sia
trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o da
erogare ai sensi del presente art. ed ogni altro credito,
presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici
possono costituire oggetto di operazioni di
cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi.
7. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge e dei consigli regionali negli anni 1999 e 2000,
nonche' per le consultazioni referendarie il cui
svolgimento sia previsto entro l'anno 2000, i rimborsi sono
corrisposti in unica soluzione.
8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui
all'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di
irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le
modalita' di cui al medesimo art. 8 della citata legge n. 2
del 1997, il Presidente della Camera dei deputati e il
Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di
rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso
fino ad avvenuta regolarizzazione.
9. All'art. 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993,
n. 515, le parole: «lire 200» sono sostituite dalle
seguenti: «lire 800». Al medesimo comma, le parole: «degli
abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei cittadini
della Repubblica iscritti nelle liste elettorali».
10. In sede di prima applicazione e in relazione alle
spese elettorali sostenute per il rinnovo del Parlamento
europeo del 13 giugno 1999, il termine di cui al comma 2
decorre dalla data di entrata in vigore della presente
legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della gia' citata
legge 3 giugno 1999, n. 157 come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Requisiti per partecipare al riparto delle
somme). - 1. La determinazione degli aventi diritto alla
ripartizione dei fondi di cui all'art. 1 della presente
legge e dei criteri di riparto dei fondi medesimi, ad
eccezione degli importi di cui al comma 5-bis dello stesso
art. 1, e' disciplinata dagli articoli 9 e 16 della legge
10 dicembre 1993, n. 515, e dall'art. 6 della legge
23 febbraio 1995, n. 43.
2. All'art. 9, comma 3, primo periodo, della legge
10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «almeno il 3 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno l'1 per
cento.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge
10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne
elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica.), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 9. (Contributo per le spese elettorali). - 1.
(abrogato).
2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per
il rinnovo del Senato della Repubblica e' ripartito su base
regionale. A tal fine il fondo e' suddiviso tra le regioni
in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota
spettante a ciascuna regione e' ripartita tra i gruppi di
candidati e i candidati non collegati ad alcun gruppo in
proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale.
Partecipano alla ripartizione del fondo i gruppi di
candidati che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto
nella regione o che abbiano conseguito almeno il 5 per
cento dei voti validamente espressi in ambito regionale.
Partecipano altresi' alla ripartizione del fondo i
candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino
eletti o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il
15 per cento dei voti validamente espressi.
3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per
il rinnovo della Camera dei deputati e' ripartito, in
proporzione ai voti conseguiti, tra i partiti e i movimenti
che abbiano superato la soglia dell'1 per cento dei voti
validamente espressi in ambito nazionale. Il verificarsi di
tale ultima condizione non e' necessario per l'accesso al
rimborso da parte dei partiti o movimenti che abbiano
presentato proprie liste o candidature esclusivamente in
circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale
prevede una particolare tutela delle minoranze
linguistiche. Per il calcolo del rimborso spettante a tali
partiti e movimenti si attribuisce a ciascuno di essi, per
ogni candidato eletto nei collegi uninominali, una cifra
pari al rimborso medio per deputato risultante dalla
ripartizione di cui al primo periodo del presente comma.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti
in materia fiscale e di finanza pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole:
«30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti:
«31 ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'art. 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'art. 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».