Art. 39-bis.
           Disposizioni in materia di rimborsi elettorali

((  1.  All'articolo 1  della  legge  3 giugno  1999,  n.  157,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
      «1-bis.  Specifiche  disposizioni sono previste dal comma 5-bis
per  il  rimborso  da  attribuire  ai movimenti o partiti politici in
relazione  alle  spese  sostenute  per  le  campagne elettorali nella
circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per
l'elezione delle Camere»;
    b) al  comma 4,  le  parole:  «lire  mille» sono sostituite dalle
seguenti:  «un  euro»  e  le  parole:  «lire  5  miliardi annue» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 2.582.285 annui»;
    c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
      «5-bis.  Per il rimborso previsto dal comma 1-bis, in relazione
alle  spese  sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i
fondi  di  cui  al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della
Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura
dell'1,5  per  cento  del  loro  ammontare.  Ciascuno dei due importi
aggiuntivi   di  cui  al  precedente  periodo  e'  suddiviso  tra  le
ripartizionidella   circoscrizione   Estero   in   proporzione   alla
rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione e'
suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti
nell'ambito  della  ripartizione. Partecipano alla ripartizione della
quota  le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella
ripartizione  o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti
validamente   espressi  nell'ambito  della  ripartizione  stessa.  Si
applicano  le  disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 15 della
legge 10 dicembre 1993, n. 515.»;
    d) al  comma 6,  le  parole:  «commi 1 e 4» sono sostituite dalle
seguenti:  «commi 1 e 1-bis» e dopo le parole: «entro il 31 luglio di
ciascun  anno»  sono  inserite  le  seguenti:  «I  rimborsi di cui al
comma 4  sono  corrisposti  in un'unica soluzione, entro il 31 luglio
dell'anno in cui si e' svolta la consultazione referendaria».
  2. All'articolo 2, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, dopo
le  parole:  «fondi  medesimi»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  ad
eccezione   degli   importi   di  cui  al  comma 5-bis  dello  stesso
articolo 1,».
  3.  All'articolo 9  della  legge  10 dicembre  1993,  n.  515, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' abrogato;
    b)  al  comma 3,  le  parole:  «per l'attribuzione della quota di
seggi da assegnare in ragione proporzionale» sono soppresse.
  4.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo si applicano a
partire  dai rimborsi delle spese elettorali sostenute per il rinnovo
del  Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati nelle
elezioni dell'aprile 2006.
  5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato  in  1,5  milioni  di  euro  a  decorrere dall'anno 2006, si
provvede,   per   l'anno   2006,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge    29 novembre    2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per gli anni
successivi   mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia
e  delle  finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta il testo dell'art. 1 della legge 3 giugno
          1999,  n.  157  (Nuove  norme  in materia di rimborso delle
          spese   per   consultazioni  elettorali  e  referendarie  e
          abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione
          volontaria   ai   movimenti   e   partiti  politici),  come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  1 (Rimborso per le spese elettorali sostenute da
          movimenti  o  partiti  politici).  -  1.  E'  attribuito ai
          movimenti  o partiti politici un rimborso in relazione alle
          spese  elettorali  sostenute per le campagne per il rinnovo
          del  Senato  della  Repubblica e della Camera dei deputati,
          del Parlamento europeo e dei consigli regionali.
              1-bis.   Specifiche   disposizioni  sono  previste  dal
          comma 5-bis  per  il  rimborso da attribuire ai movimenti o
          partiti  politici  in relazione alle spese sostenute per le
          campagne  elettorali  nella  circoscrizione  Estero, di cui
          all'art.   48  della  Costituzione,  per  l'elezione  delle
          Camere.
              2.  L'erogazione  dei  rimborsi e' disposta, secondo le
          norme  della  presente  legge,  con  decreti del Presidente
          della  Camera  dei  deputati, a carico del bilancio interno
          della  Camera  dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo
          della  Camera  dei  deputati,  del Parlamento europeo e dei
          consigli  regionali,  nonche'  per i comitati promotori dei
          referendum,  nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del
          Presidente  del  Senato  della  Repubblica,  a  carico  del
          bilancio  interno  del Senato della Repubblica, si provvede
          all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della
          Repubblica.  I  movimenti  o partiti politici che intendano
          usufruire  dei  rimborsi  ne  fanno  richiesta,  a  pena di
          decadenza,  al  Presidente  della  Camera dei deputati o al
          Presidente   del   Senato   della  Repubblica,  secondo  le
          rispettive  competenze,  entro  dieci  giorni dalla data di
          scadenza  del  termine per la presentazione delle liste per
          il rinnovo degli organi di cui al comma 1.
              3.  Il  rimborso  di  cui  al  comma 1  e'  corrisposto
          ripartendo,  tra  i  movimenti  o  partiti  politici aventi
          diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per
          il  rinnovo  di  ciascuno  degli  organi di cui al medesimo
          comma 1.
              4.  In  caso  di  richiesta  di  uno o piu' referendum,
          effettuata  ai  sensi  dell'art.  75  della  Costituzione e
          dichiarata   ammissibile  dalla  Corte  costituzionale,  e'
          attribuito  ai  comitati  promotori  un  rimborso pari alla
          somma  risultante dalla moltiplicazione di un euro per ogni
          firma  valida  fino  alla  concorrenza  della  cifra minima
          necessaria  per  la  validita' della richiesta e fino ad un
          limite  massimo  pari  complessivamente  a  euro  2.582.285
          annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia
          raggiunto il quorum di validita' di partecipazione al voto.
          Analogo  rimborso  e' previsto, sempre nel limite di lire 5
          miliardi  di  cui  al  presente  comma, per le richieste di
          referendum   effettuate   ai   sensi  dell'art.  138  della
          Costituzione.
              5.  L'ammontare  di ciascuno dei quattro fondi relativi
          agli  organi di cui al comma 1 e' pari, per ciascun anno di
          legislatura  degli  organi  stessi,  alla  somma risultante
          dalla  moltiplicazione  dell'importo  di  euro  1,00 per il
          numero  dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste
          elettorali  per  le elezioni della Camera dei deputati. Per
          le  elezioni  dei  rappresentanti  italiani  al  Parlamento
          europeo  del  13 giugno  1999, l'importo di cui al presente
          comma e' ridotto a L. 3.400.
              5-bis.  Per  il  rimborso  previsto dal comma 1-bis, in
          relazione  alle  spese  sostenute  per  le  elezioni  nella
          circoscrizione  Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi,
          rispettivamente,  al  Senato della repubblica e alla Camera
          dei  deputati,  sono incrementati nella misura dell'1,5 per
          cento   del   loro  ammontare.  Ciascuno  dei  due  importi
          aggiuntivi di cui al precedente periodo e' suddiviso tra le
          ripartizioni  della  circoscrizione  Estero  in proporzione
          alla  rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna
          ripartizione  e'  suddivisa  tra  le  liste di candidati in
          proporzione    ai   voti   conseguiti   nell'ambito   della
          ripartizione.  Partecipano alla ripartizione della quota le
          liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella
          ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento
          dei    voti    validamente   espressi   nell'ambito   della
          ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al
          comma 13 dell'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
              6.   I   rimborsi  di  cui  ai  commi 1  e  1-bis  sono
          corrisposti  con  cadenza  annuale,  entro  il 31 luglio di
          ciascun anno. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti
          in  un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui
          si  e'  svolta  la consultazione referendaria. L'erogazione
          dei  rimborsi  non  e' vincolata alla prestazione di alcuna
          forma  di  garanzia  bancaria  o  fidejussoria da parte dei
          movimenti  o  partiti  politici  aventi diritto. In caso di
          scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della
          Camera  dei  deputati il versamento delle quote annuali dei
          relativi  rimborsi  e'  comunque  effettuato. Il versamento
          della  quota  annua  di  rimborso, spettante sulla base del
          presente  comma,  e'  effettuato  anche nel caso in cui sia
          trascorsa  una  frazione  di  anno.  Le  somme erogate o da
          erogare  ai  sensi del presente art. ed ogni altro credito,
          presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici
          possono     costituire    oggetto    di    operazioni    di
          cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi.
              7.   Per   il  primo  rinnovo  del  Parlamento  europeo
          successivo  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge  e  dei  consigli  regionali  negli anni 1999 e 2000,
          nonche'   per   le   consultazioni   referendarie   il  cui
          svolgimento sia previsto entro l'anno 2000, i rimborsi sono
          corrisposti in unica soluzione.
              8.  In  caso  di  inottemperanza  agli  obblighi di cui
          all'art.   8  della  legge  2 gennaio  1997,  n.  2,  o  di
          irregolare  redazione  del  rendiconto,  redatto secondo le
          modalita' di cui al medesimo art. 8 della citata legge n. 2
          del  1997,  il  Presidente  della  Camera dei deputati e il
          Presidente  del  Senato  della  Repubblica,  per i fondi di
          rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso
          fino ad avvenuta regolarizzazione.
              9.  All'art. 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993,
          n.  515,  le  parole:  «lire  200»  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  «lire 800». Al medesimo comma, le parole: «degli
          abitanti»  sono  sostituite  dalle seguenti: «dei cittadini
          della Repubblica iscritti nelle liste elettorali».
              10.  In  sede di prima applicazione e in relazione alle
          spese  elettorali  sostenute  per il rinnovo del Parlamento
          europeo  del  13 giugno  1999, il termine di cui al comma 2
          decorre  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente
          legge.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 2 della gia' citata
          legge  3 giugno 1999, n. 157 come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.  2  (Requisiti  per  partecipare al riparto delle
          somme).  -  1.  La determinazione degli aventi diritto alla
          ripartizione  dei  fondi  di  cui all'art. 1 della presente
          legge  e  dei  criteri  di  riparto  dei fondi medesimi, ad
          eccezione  degli importi di cui al comma 5-bis dello stesso
          art.  1,  e' disciplinata dagli articoli 9 e 16 della legge
          10 dicembre  1993,  n.  515,  e  dall'art.  6  della  legge
          23 febbraio 1995, n. 43.
              2.  All'art.  9,  comma 3,  primo  periodo, della legge
          10 dicembre  1993,  n.  515,  le  parole:  «almeno il 3 per
          cento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «almeno l'1 per
          cento.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  9  della  legge
          10 dicembre   1993,   n.  515  (Disciplina  delle  campagne
          elettorali  per  l'elezione  alla  Camera dei deputati e al
          Senato  della  Repubblica.), come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.  9.  (Contributo  per  le spese elettorali). - 1.
          (abrogato).
              2.  Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per
          il rinnovo del Senato della Repubblica e' ripartito su base
          regionale.  A tal fine il fondo e' suddiviso tra le regioni
          in   proporzione  alla  rispettiva  popolazione.  La  quota
          spettante  a  ciascuna regione e' ripartita tra i gruppi di
          candidati  e  i  candidati non collegati ad alcun gruppo in
          proporzione   ai   voti  conseguiti  in  ambito  regionale.
          Partecipano   alla  ripartizione  del  fondo  i  gruppi  di
          candidati  che  abbiano ottenuto almeno un candidato eletto
          nella  regione  o  che  abbiano  conseguito almeno il 5 per
          cento  dei  voti  validamente espressi in ambito regionale.
          Partecipano   altresi'   alla   ripartizione  del  fondo  i
          candidati  non  collegati  ad  alcun  gruppo  che risultino
          eletti  o  che conseguano nel rispettivo collegio almeno il
          15 per cento dei voti validamente espressi.
              3.  Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per
          il  rinnovo  della  Camera  dei  deputati  e' ripartito, in
          proporzione ai voti conseguiti, tra i partiti e i movimenti
          che  abbiano  superato  la soglia dell'1 per cento dei voti
          validamente espressi in ambito nazionale. Il verificarsi di
          tale  ultima  condizione non e' necessario per l'accesso al
          rimborso  da  parte  dei  partiti  o  movimenti che abbiano
          presentato  proprie  liste  o candidature esclusivamente in
          circoscrizioni  comprese in regioni il cui statuto speciale
          prevede    una    particolare    tutela   delle   minoranze
          linguistiche.  Per il calcolo del rimborso spettante a tali
          partiti  e movimenti si attribuisce a ciascuno di essi, per
          ogni  candidato  eletto  nei collegi uninominali, una cifra
          pari  al  rimborso  medio  per  deputato  risultante  dalla
          ripartizione di cui al primo periodo del presente comma.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 10 del decreto-legge
          29 novembre  2004,  n.  282, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti
          in materia fiscale e di finanza pubblica):
              «Art. 10  (Proroga di termini in materia di definizione
          di  illeciti  edilizi).  - 1. Al decreto-legge 30 settembre
          2003,  n.  269,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 novembre  2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
          apportate le seguenti ulteriori modifiche:
                a) nell'allegato  1,  le parole: «20 dicembre 2004» e
          «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
          e:  «terza  rata»,  sono sostituite, rispettivamente, dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
                b) nell'allegato   1,   ultimo  periodo,  le  parole:
          «30 giugno  2005»,  inserite  dopo  le parole: «deve essere
          integrata   entro  il»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «31 ottobre 2005»;
                c) al  comma 37  dell'art.  32  le parole: «30 giugno
          2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
              2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei  termini  stabiliti per il versamento, rispettivamente,
          della  seconda  e della terza rata dell'anticipazione degli
          oneri  concessori  opera a condizione che le regioni, prima
          della  data  di entrata in vigore del presente decreto, non
          abbiano dettato una diversa disciplina.
              3.  Il  comma 2-quater  dell'art.  5  del decreto-legge
          12 luglio  2004,  n.  168,  convertito,  con modificazioni,
          dalla   legge   30 luglio   2004,   n.  191,  e  successive
          modificazioni, e' abrogato.
              4.  Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota  parte  delle  maggiori entrate derivanti dalle altre
          disposizioni contenute nel presente decreto.
              5.   Al   fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica, anche mediante interventi
          volti  alla  riduzione della pressione fiscale, nello stato
          di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
          e'  istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori  entrate,  valutate in 2.215,5 milioni di euro per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».