Art. 40-bis.
                          Norma transitoria

((  1.  Gli  atti  ed  i  contratti,  pubblici  e  privati,  emanati,
stipulati  o  comunque  posti  in  essere  nello  stesso giorno della
pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  in
applicazione  ed osservanza della disciplina normativa previgente non
costituiscono  in  nessun caso ipotesi di violazione della disciplina
recata  dal decreto stesso. In tali casi, le disposizioni del decreto
si  considerano  entrate  in  vigore il giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ))