Art. 40-bis.
Norma transitoria
(( 1. Gli atti ed i contratti, pubblici e privati, emanati,
stipulati o comunque posti in essere nello stesso giorno della
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale in
applicazione ed osservanza della disciplina normativa previgente non
costituiscono in nessun caso ipotesi di violazione della disciplina
recata dal decreto stesso. In tali casi, le disposizioni del decreto
si considerano entrate in vigore il giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ))