Art. 38.
                        (Disposizioni penali)

  Le  violazioni  degli  articoli  2,  4,  5, 6, 8 e 15, primo comma,
lettera  a),  sono  punite,  salvo  che il fatto non costituisca piu'
grave  reato,  con  l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione o con
l'arresto da 15 giorni ad un anno.
  Nei  casi  piu'  gravi  le  pene  dell'arresto  e dell'ammenda sono
applicate congiuntamente.
  Quando,  per  le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita
nel  primo  comma  puo'  presumersi inefficace anche se applicata nel
massimo, il giudice ha facolta' di aumentarla fino al quintuplo.
  Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorita' giudiziaria ordina
la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti
dall'articolo 36 del codice penale.