Art. 41.
                         (Esenzioni fiscali)

  Tutti  gli  atti  e  documenti  necessari  per  la attuazione della
presente  legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonche' tutti
gli   atti  e  documenti  relativi  ai  giudizi  nascenti  dalla  sua
applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi
altra specie e da tasse.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 maggio 1970

                               SARAGAT

                                                RUMOR - DONAT--CATTIN
                                                              - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE