Art. 67.
                            Importazioni

  Costituiscono   importazioni,  da  chiunque  siano  effettuate,  le
operazioni  considerate  importazioni definitive ai sensi delle norme
doganali,   quelle   di   reimportazione   a  scarico  di  temporanee
esportazioni e quelle effettuate in regime di temporanea importazione
norma del secondo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133.
  Sono  soggette  all'imposta  anche  le importazioni esenti dai dazi
doganali.