Art. 68. Importazioni non soggette all'imposta Non sono soggette all'imposta le importazioni di navi ne' le importazioni di aeromobili da parte di amministrazioni statali e di imprese di navigazione aerea. Per l'importazione di beni destinati a dotazione o provvista di bordo o ad essere impiegati nelle costruzioni o altri lavori relativi alle navi e agli aeromobili si applicano le disposizioni del quarto e del quinto comma dell'art. 8. Le disposizioni del terzo comma dell'art. 2, in quanto applicabili, valgono anche per le importazioni.