Art. 68. 
                Importazioni non soggette all'imposta 
 
  Non sono soggette  all'imposta  le  importazioni  di  navi  ne'  le
importazioni di aeromobili da parte di amministrazioni statali  e  di
imprese di navigazione aerea. Per l'importazione di beni destinati  a
dotazione  o  provvista  di  bordo  o  ad  essere   impiegati   nelle
costruzioni o altri lavori relativi alle navi e  agli  aeromobili  si
applicano le disposizioni del quarto e del quinto comma dell'art. 8. 
  Le disposizioni del terzo comma dell'art. 2, in quanto applicabili,
valgono anche per le importazioni.