Art. 70. 
                      Applicazione dell'imposta 
 
  L'imposta relativa alle  importazioni  e'  accertata,  liquidata  e
riscossa per ciascuna operazione. 
  Si applicano, anche  per  quanto  concerne  le  controversie  e  le
sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di
confine.