Art. 33. Ricorsi amministrativi e azione giudiziaria Le controversie relative all'applicazione delle imposte e soprattasse previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dalle intendenze di finanza con provvedimento motivato avverso il quale e' dato ricorso al Ministero delle finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso se lo ammontare controverso delle imposte e soprattasse supera centomila lire. Contro le decisioni del Ministero e quelle definitive delle intendenze di finanza e' ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile. Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui e' stata scoperta la falsita' o recuperato il documento. L'autorita' amministrativa, adita a norma del primo comma, ha facolta' di sospendere la riscossione delle imposte e delle soprattasse in contestazione. Avverso le decisioni definitive di cui ai precedenti commi e' promovibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione. Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente puo' promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.