Art. 33. 
             Ricorsi amministrativi e azione giudiziaria 
 
  Le  controversie  relative   all'applicazione   delle   imposte   e
soprattasse  previste  dal  presente  decreto  sono  decise  in   via
amministrativa dalle intendenze di finanza con provvedimento motivato
avverso il quale e' dato  ricorso  al  Ministero  delle  finanze  nel
termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso
se lo  ammontare  controverso  delle  imposte  e  soprattasse  supera
centomila lire. 
  Contro  le  decisioni  del  Ministero  e  quelle  definitive  delle
intendenze di finanza e' ammesso ricorso in revocazione per errore di
fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri  2)
e 3), del codice di procedura civile. 
  Il ricorso deve essere proposto  nel  termine  di  sessanta  giorni
decorrenti rispettivamente  dalla  notificazione  della  decisione  o
dalla data in cui e' stata  scoperta  la  falsita'  o  recuperato  il
documento. 
  L'autorita' amministrativa, adita  a  norma  del  primo  comma,  ha
facolta'  di  sospendere  la  riscossione  delle  imposte   e   delle
soprattasse in contestazione. 
  Avverso le decisioni definitive  di  cui  ai  precedenti  commi  e'
promovibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni  dalla
data di notificazione  della  decisione.  Qualora  entro  centottanta
giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la
relativa  decisione,  il  contribuente   puo'   promuovere   l'azione
giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.