Art. 35.
         Organi competenti all'accertamento delle violazioni

  L'accertamento  delle  violazioni  alle norme del presente decreto,
anche  se  costituenti  reato,  e'  demandato,  oltre che ai soggetti
indicati negli articoli 30, 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4,
ai  funzionari  del  Ministero  delle  finanze e degli uffici da esso
dipendenti  all'uopo designati e muniti di speciale tessera, nonche',
limitatamente  agli  accertamenti  compiuti  nella  sede degli uffici
predetti,  a  qualsiasi  funzionario ed impiegato addetto agli uffici
stessi.
  I  soggetti  indicati  nell'art.  19  e tutti coloro che a norma di
disposizioni  legislative o regolamentari sono obbligati a tenere o a
conservare  libri,  registri,  atti o documenti soggetti a bollo sono
obbligati ad esibirli ai funzionari ed impiegati di cui al precedente
comma ed agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria.
  L'obbligo  di  cui  al  precedente comma non si estende agli atti o
documenti di cui siano in possesso le persone indicate negli articoli
351  e  352  del  codice  di procedura penale, sempre che tali atti o
documenti  si  riferiscano  a  materie  in ordine alle quali le dette
persone  avrebbero  diritto di astenersi dal testimoniare a norma dei
citati articoli.
  I  notai sono tenuti in ogni caso ad esibire gli atti pubblici e le
scritture  private depositati presso di loro, ad eccezione degli atti
di  ricevimento  dei  testamenti  segreti  e  dei processi verbali di
deposito dei testamenti olografi.