Art. 36.
             Modalita' di accertamento delle violazioni

  Le  violazioni  delle  norme  contenute  nel  presente decreto sono
constatate  mediante  processo verbale dal quale debbono risultare le
ispezioni   e   le   rilevazioni  eseguite,  le  richieste  fatte  al
contribuente  o  a  chi  lo  rappresenta  e  le risposte ricevute. Il
verbale  deve  essere  sottoscritto  dal  contribuente  o  da  chi lo
rappresenta  ovvero  indicare il motivo della mancata sottoscrizione.
Il contribuente ha diritto di averne copia.
  Gli  atti  e i documenti possono essere sequestrati soltanto se non
e'  possibile  riprodurne  o farne constare il contenuto nel verbale,
nonche'  in  caso  di  mancata  sottoscrizione o di contestazione del
contenuto  del  verbale.  I  libri  e  i  registri non possono essere
sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire
copie  o  estratti,  possono  apporre  nelle parti che interessano la
propria  firma  o  sigla  insieme  con la data e il bollo d'ufficio e
possono  adottare  le  cautele  atte  ad  impedire l'alterazione o la
sottrazione dei libri e dei registri.
  La  regolarizzazione  degli  atti, documenti, libri e registri puo'
avvenire  a  richiesta  del  contribuente sulla copia di cui al comma
precedente.