Art. 37.
                   Termini di decadenza - Rimborsi

  L'Amministrazione finanziaria puo' procedere all'accertamento delle
violazioni  alle  norme  del  presente  decreto  entro  il termine di
decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui e' stata commessa
la violazione.
  L'intervenuta  decadenza  non autorizza l'uso o la produzione degli
atti,  documenti e registri in violazione del presente decreto, senza
l'effettivo pagamento dell'imposta.
  La  restituzione  delle  imposte  pagate  in  modo virtuale e delle
relative  soprattasse  deve  essere  richiesta  entro  il  termine di
decadenza  di  tre  anni  a  decorrere  dal  giorno  in  cui e' stato
effettuato il pagamento.
  Non e' ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario o
straordinario,  salvo il caso in cui si tratti di moduli gia' bollati
con  punzone  e divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni
legislative  o  regolamentari:  in  tale ultima ipotesi la domanda di
rimborso  deve  essere presentata, a pena di decadenza, all'intedenza
di  finanza  entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore delle
sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari.