Art. 37. Termini di decadenza - Rimborsi L'Amministrazione finanziaria puo' procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. L'intervenuta decadenza non autorizza l'uso o la produzione degli atti, documenti e registri in violazione del presente decreto, senza l'effettivo pagamento dell'imposta. La restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative soprattasse deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento. Non e' ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario o straordinario, salvo il caso in cui si tratti di moduli gia' bollati con punzone e divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari: in tale ultima ipotesi la domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, all'intedenza di finanza entro un anno dalla data di entrata in vigore delle sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari.