Art. 76.
             Redditi derivanti da operazioni speculative



Le  plusvalenze  conseguite mediante operazioni poste in essere con
fini  speculativi e non rientranti fra i redditi d'impresa concorrono
alla  formazione  del reddito complessivo per il periodo d'imposta in
cui le operazioni si sono concluse.

La  plusvalenza  e' costituita dalla differenza tra il prezzo reale
d'acquisto,  aumentato di ogni altro costo inerente al bene alienato,
ed  il  prezzo  reale  conseguito,  al  netto  dell'imposta  comunale
sull'incremento di valore degli immobili in quanto dovuta.

Si  considerano  in  ogni  caso  fatti  con fini speculativi, senza
possibilita' di prova contraria:

1)  la  lottizzazione  o  l'esecuzione  di opere intese a rendere
edificabili  terreni  inclusi  in piani regolatori o, in programmi di
fabbricazione  e  la  successiva  vendita  anche parziale dei terreni
stessi;

2)  l'acquisto  e  la vendita di beni immobili non destinati alla
utilizzazione  personale da parte dell'acquirente o dei familiari, se
il  periodo di tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non e'
superiore a cinque anni;

3)  l'acquisto  e la vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o
in  genere  da  collezione,  se il periodo di tempo intercorrente tra
l'acquisto e la vendita non e' superiore a due anni.

Per i terreni di cui al n. 1) del comma precedente, che siano stati
acquistati  oltre  cinque  anni  prima della loro inclusione in piani
regolatori  o in programmi di fabbricazione, si assume come prezzo di
acquisto  il valore medio corrente nel quinto anno anteriore a quello
della predetta inclusione. Per i terreni acquistati posteriormente si
assume  come  prezzo  quello  reale  di  acquisto  ovvero, in caso di
successione o donazione, il valore determinato ai fini della relativa
imposta.

La  disposizione  di  cui al n. 2) del terzo comma si applica, alle
condizioni  e  nei  limiti ivi stabiliti, anche quando le plusvalenze
degli  immobili  sono state conseguite attraverso l'acquisizione e la
successiva  vendita  di  quote  o di azioni, non quotate in borsa, di
societa'  il  cui  patrimonio  e'  investito  prevalentemente in beni
immobili.