Art. 78. Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente I censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, ancorche' consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi, concorrono a formare il reddito complessivo, per il periodo d'imposta in cui e' stato acquisito il diritto alla loro percezione, nell'ammontare risultante dai relativi titoli e senza alcuna deduzione. I redditi di cui al precedente comma che non risultano da atti scritti o che eccedono la misura in essi indicata concorrono a formare il reddito complessivo nell'ammontare e per il periodo d'imposta in cui sono stati percepiti.