Art. 58.
Domicilio fiscale
Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni
soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le
disposizioni seguenti.
Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il
domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle
non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si e'
prodotto il reddito o, se il reddito e' prodotto in piu' comuni, nel
comune in cui si e' prodotto il reddito piu' elevato. I cittadini
italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di
servizio con la pubblica amministrazione, hanno il domicilio fiscale
nel comune di ultima residenza nello Stato.
I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale
nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la
sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio
fiscale nel comune ove e' stabilita una sede secondaria o una stabile
organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano
prevalentemente la loro attivita'.
In tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono
presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di
domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo.
Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal
sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono, verificate.