Art. 58. 
                          Domicilio fiscale 
 
  Agli effetti  dell'applicazione  delle  imposte  sui  redditi  ogni
soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato,  giusta  le
disposizioni seguenti. 
  Le persone fisiche residenti nel territorio dello  Stato  hanno  il
domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle
non residenti hanno il domicilio fiscale nel  comune  in  cui  si  e'
prodotto il reddito o, se il reddito e' prodotto in piu' comuni,  nel
comune in cui si e' prodotto il reddito  piu'  elevato.  I  cittadini
italiani, che  risiedono  all'estero  in  forza  di  un  rapporto  di
servizio con la pubblica amministrazione, hanno il domicilio  fiscale
nel comune di ultima residenza nello Stato. 
  I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale
nel comune in cui si trova la loro sede legale  o,  in  mancanza,  la
sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il  domicilio
fiscale nel comune ove e' stabilita una sede secondaria o una stabile
organizzazione  e  in  mancanza  nel   comune   in   cui   esercitano
prevalentemente la loro attivita'. 
  In tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che  vengono
presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il  comune  di
domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo. 
  Le cause di variazione del  domicilio  fiscale  hanno  effetto  dal
sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono, verificate.