Art. 59. 
          Domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione 
 
  L'amministrazione finanziaria puo' stabilire il  domicilio  fiscale
del soggetto, in deroga alle disposizioni  dell'articolo  precedente,
nel comune dove il soggetto stesso svolge  in  modo  continuativo  la
principale attivita' ovvero, per i  soggetti  diversi  dalle  persone
fisiche, nel comune in cui e' stabilita la sede amministrativa. 
  Quando  concorrono   particolari   circostanze,   l'amministrazione
finanziaria puo' consentire al contribuente, che ne  faccia  motivata
istanza, che il suo domicilio fiscale  sia  stabilito  in  un  comune
diverso da quello previsto dall'articolo precedente. 
  Competente all'esercizio delle  facolta'  indicate  nei  precedenti
commi e' l'intendente di finanza o  il  Ministro  per  le  finanze  a
seconda che, il provvedimento importi lo  spostamento  del  domicilio
fiscale nell'ambito della stessa provincia o in altra provincia. 
  Il provvedimento e' in ogni caso definitivo, deve essere motivato e
notificato  all'interessato  ed  ha  effetto  dal  periodo  d'imposta
successivo a quello in cui e' stato notificato.