Art. 59. Domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione L'amministrazione finanziaria puo' stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle disposizioni dell'articolo precedente, nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attivita' ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui e' stabilita la sede amministrativa. Quando concorrono particolari circostanze, l'amministrazione finanziaria puo' consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello previsto dall'articolo precedente. Competente all'esercizio delle facolta' indicate nei precedenti commi e' l'intendente di finanza o il Ministro per le finanze a seconda che, il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa provincia o in altra provincia. Il provvedimento e' in ogni caso definitivo, deve essere motivato e notificato all'interessato ed ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui e' stato notificato.