Art. 59.
Domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione
L'amministrazione finanziaria puo' stabilire il domicilio fiscale
del soggetto, in deroga alle disposizioni dell'articolo precedente,
nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la
principale attivita' ovvero, per i soggetti diversi dalle persone
fisiche, nel comune in cui e' stabilita la sede amministrativa.
Quando concorrono particolari circostanze, l'amministrazione
finanziaria puo' consentire al contribuente, che ne faccia motivata
istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune
diverso da quello previsto dall'articolo precedente.
Competente all'esercizio delle facolta' indicate nei precedenti
commi e' l'intendente di finanza o il Ministro per le finanze a
seconda che, il provvedimento importi lo spostamento del domicilio
fiscale nell'ambito della stessa provincia o in altra provincia.
Il provvedimento e' in ogni caso definitivo, deve essere motivato e
notificato all'interessato ed ha effetto dal periodo d'imposta
successivo a quello in cui e' stato notificato.