Art. 60. 
                            Notificazioni 
 
  La notificazione degli avvisi e degli  altri  atti  che  per  legge
devono essere notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme
stabilite dagli articoli  137  e  seguiti  del  codice  di  procedura
civile, con le seguenti modifiche: 
    a) la notificazione e' eseguita dai  messi  comunali  ovvero  dai
messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte; 
    b) il messo deve fare sottoscrivere dal  consegnatario  l'atto  o
l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha
sottoscritto; 
    c) salvo il caso di consegna  dell'atto  o  dell'avviso  in  mani
proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del
destinatario; 
    d) in facolta' del contribuente di eleggere domicilio presso  una
persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per  la
notificazione degli atti o degli avvisi che  lo  riguardano.  In  tal
caso l'elezione  di  domicilio  deve  risultare  espressamente  dalla
dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente
al competente ufficio imposte a mezzo  di  lettera  raccomandata  con
avviso di ricevimento; 
    e) quando nel comune nel quale deve  eseguirsi  la  notificazione
non vi e' abitazione, ufficio o azienda  del  contribuente,  l'avviso
del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura  civile
si affigge nell'albo del comune, e la notificazione,  ai  fini  della
decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita  nell'ottavo
giorno successivo a quello di affissione; 
    f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150  e
151 del codice di procedura civile non si applicano. 
  L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione  annuale
ha effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello della data  di
ricevimento della comunicazione prevista alla lettera  d)  del  comma
precedente. 
  Le variazioni e  le  modificazioni  dell'indirizzo  non  risultanti
dalla  dichiarazione   annuale   hanno   effetto,   ai   fini   delle
notificazioni,  dal   sessantesimo   giorno   successivo   a   quello
dell'avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le
societa' ed enti privi  di  personalita'  giuridica,  dal  trentesimo
giorno successivo a quello  della  ricezione  da  parte  dell'ufficio
della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'art. 36. Se  la
comunicazione  e'  stata  omessa   la   notificazione   e'   eseguita
validamente nel comune di domicilio  fiscale  risultante  dall'ultima
dichiarazione annuale.