Art. 60.
Notificazioni
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge
devono essere notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme
stabilite dagli articoli 137 e seguiti del codice di procedura
civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione e' eseguita dai messi comunali ovvero dai
messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o
l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha
sottoscritto;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani
proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del
destinatario;
d) in facolta' del contribuente di eleggere domicilio presso una
persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la
notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal
caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla
dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente
al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione
non vi e' abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso
del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile
si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della
decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo
giorno successivo a quello di affissione;
f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e
151 del codice di procedura civile non si applicano.
L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale
ha effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello della data di
ricevimento della comunicazione prevista alla lettera d) del comma
precedente.
Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti
dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle
notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello
dell'avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le
societa' ed enti privi di personalita' giuridica, dal trentesimo
giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio
della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'art. 36. Se la
comunicazione e' stata omessa la notificazione e' eseguita
validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima
dichiarazione annuale.