Art. 61.
                               Ricorsi

  Il contribuente puo' ricorrere contro gli atti di accertamento e di
irrogazione  delle  sanzioni  secondo  le  disposizioni  relative  al
contenzioso  tributario  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.
  La nullita' dell'accertamento ai sensi del terzo comma dell'art. 42
e  del  terzo  comma  dell'art.  43,  e  in  genere  per  difetto  di
motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.
  I  contribuenti  obbligati  alla  tenuta di scritture contabili non
possono  provare  circostanze  omesse  nelle  scritture  stesse  o in
contrasto con le loro risultanze.
  Il secondo e il terzo comma dell'art. 59 del decreto del Presidente
della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  sono  sostituiti dai
seguenti:
  "La  nullita'  degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle
indicazioni  prescritte  negli  articoli  56 e 57, terzo comma, e in,
genere  per  difetto  di  motivazione  deve essere eccepita a pena di
decadenza in primo grado.
  I  contribuenti  obbligati  alla  tenuta di scritture contabili non
possono  provare  circostanze  omesse  nelle  scritture  Stesse  o in
contrasto con le loro risultanze".