Art. 61.
Ricorsi
Il contribuente puo' ricorrere contro gli atti di accertamento e di
irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative al
contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.
La nullita' dell'accertamento ai sensi del terzo comma dell'art. 42
e del terzo comma dell'art. 43, e in genere per difetto di
motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.
I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non
possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in
contrasto con le loro risultanze.
Il secondo e il terzo comma dell'art. 59 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sostituiti dai
seguenti:
"La nullita' degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle
indicazioni prescritte negli articoli 56 e 57, terzo comma, e in,
genere per difetto di motivazione deve essere eccepita a pena di
decadenza in primo grado.
I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non
possono provare circostanze omesse nelle scritture Stesse o in
contrasto con le loro risultanze".