Art. 61. 
                               Ricorsi 
 
  Il contribuente puo' ricorrere contro gli atti di accertamento e di
irrogazione  delle  sanzioni  secondo  le  disposizioni  relative  al
contenzioso  tributario  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. 
  La nullita' dell'accertamento ai sensi del terzo comma dell'art. 42
e  del  terzo  comma  dell'art.  43,  e  in  genere  per  difetto  di
motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado. 
  I contribuenti obbligati alla tenuta  di  scritture  contabili  non
possono provare  circostanze  omesse  nelle  scritture  stesse  o  in
contrasto con le loro risultanze. 
  Il secondo e il terzo comma dell'art. 59 del decreto del Presidente
della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
  "La nullita' degli avvisi per l'omissione o  l'insufficienza  delle
indicazioni prescritte negli articoli 56 e 57,  terzo  comma,  e  in,
genere per difetto di motivazione deve  essere  eccepita  a  pena  di
decadenza in primo grado. 
  I contribuenti obbligati alla tenuta  di  scritture  contabili  non
possono provare  circostanze  omesse  nelle  scritture  Stesse  o  in
contrasto con le loro risultanze".