Art. 63.
            Rappresentanza e assistenza dei contribuenti

  Presso   gli   uffici   finanziari   il   contribuente  puo'  farsi
rappresentare  da  un  procuratore  generale o speciale, salvo quanto
stabilito nel quarto comma.
  La  procura  speciale  deve essere conferita per iscritto con firma
autenticata.  L'autenticazione non e' necessaria quando la procura e'
conferita  al  coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a
propri  dipendenti  da  persone  giuridiche.  Quando  la  procura  e'
conferita  a  persone  iscritte  in  albi professionali o nell'elenco
previsto  dal terzo comma e' data facolta' agli stessi rappresentanti
di autenticare la sottoscrizione.
  Il   Ministero   delle   finanze   puo'  autorizzare  all'esercizio
dell'assistenza  e  della  rappresentanza  davanti  alle  commissioni
tributarie  gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di
concetto  dell'amministrazione  finanziaria,  nonche'  gli  ufficiali
della  guardia  di finanza, collocati a riposo dopo almeno venti anni
di  effettivo servizio. L'autorizzazione puo' essere revocata in ogni
tempo  con  provvedimento motivato. Il Ministero tiene l'elenco delle
persone  autorizzate  e  comunica  alle  segreterie delle commissioni
tributarie le relative variazioni.
  A  coloro  che  hanno appartenuto all'amministrazione finanziaria e
alla  guardia di finanza, ancorche' iscritti in un albo professionale
o nell'elenco previsto nel precedente comma, e' vietato, per due anni
dalla  data  di  cessazione  del  rapporto  d'impiego,  di esercitare
funzioni   di  assistenza  e  di  rappresentanza  presso  gli  uffici
finanziari e davanti le commissioni tributarie.
  Chi  esercita  funzioni  di  rappresentanza e assistenza in materia
tributaria in violazione del presente articolo e' punito con la multa
da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.