Art. 63. 
            Rappresentanza e assistenza dei contribuenti 
 
  Presso  gli  uffici   finanziari   il   contribuente   puo'   farsi
rappresentare da un procuratore generale  o  speciale,  salvo  quanto
stabilito nel quarto comma. 
  La procura speciale deve essere conferita per  iscritto  con  firma
autenticata. L'autenticazione non e' necessaria quando la procura  e'
conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado  o  a
propri  dipendenti  da  persone  giuridiche.  Quando  la  procura  e'
conferita a persone iscritte  in  albi  professionali  o  nell'elenco
previsto dal terzo comma e' data facolta' agli stessi  rappresentanti
di autenticare la sottoscrizione. 
  Il  Ministero  delle   finanze   puo'   autorizzare   all'esercizio
dell'assistenza  e  della  rappresentanza  davanti  alle  commissioni
tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e  di
concetto  dell'amministrazione  finanziaria,  nonche'  gli  ufficiali
della guardia di finanza, collocati a riposo dopo almeno  venti  anni
di effettivo servizio. L'autorizzazione puo' essere revocata in  ogni
tempo con provvedimento motivato. Il Ministero tiene  l'elenco  delle
persone autorizzate e  comunica  alle  segreterie  delle  commissioni
tributarie le relative variazioni. 
  A coloro che hanno appartenuto  all'amministrazione  finanziaria  e
alla guardia di finanza, ancorche' iscritti in un albo  professionale
o nell'elenco previsto nel precedente comma, e' vietato, per due anni
dalla data  di  cessazione  del  rapporto  d'impiego,  di  esercitare
funzioni  di  assistenza  e  di  rappresentanza  presso  gli   uffici
finanziari e davanti le commissioni tributarie. 
  Chi esercita funzioni di rappresentanza  e  assistenza  in  materia
tributaria in violazione del presente articolo e' punito con la multa
da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.