Art. 63.
Rappresentanza e assistenza dei contribuenti
Presso gli uffici finanziari il contribuente puo' farsi
rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo quanto
stabilito nel quarto comma.
La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma
autenticata. L'autenticazione non e' necessaria quando la procura e'
conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a
propri dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura e'
conferita a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco
previsto dal terzo comma e' data facolta' agli stessi rappresentanti
di autenticare la sottoscrizione.
Il Ministero delle finanze puo' autorizzare all'esercizio
dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni
tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di
concetto dell'amministrazione finanziaria, nonche' gli ufficiali
della guardia di finanza, collocati a riposo dopo almeno venti anni
di effettivo servizio. L'autorizzazione puo' essere revocata in ogni
tempo con provvedimento motivato. Il Ministero tiene l'elenco delle
persone autorizzate e comunica alle segreterie delle commissioni
tributarie le relative variazioni.
A coloro che hanno appartenuto all'amministrazione finanziaria e
alla guardia di finanza, ancorche' iscritti in un albo professionale
o nell'elenco previsto nel precedente comma, e' vietato, per due anni
dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, di esercitare
funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli uffici
finanziari e davanti le commissioni tributarie.
Chi esercita funzioni di rappresentanza e assistenza in materia
tributaria in violazione del presente articolo e' punito con la multa
da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.