Art. 65.
                       Eredi del contribuente

  Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui
presupposto  si  e'  verificato  anteriormente  alla  morte del dante
causa.
  Gli  eredi  del  contribuente  devono  comunicare all'ufficio delle
imposte  del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalita'
e   il  proprio  domicilio  fiscale.  La  comunicazione  puo'  essere
presentata  direttamente  all'ufficio  o  trasmessa  mediante lettera
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  nel qual caso si intende
fatta nel giorno di spedizione.
  Tutti  i  termini pendenti alla data della morte del contribuente o
scadenti  entro  quattro  mesi  da  essa,  compresi il termine per la
presentazione  della  dichiarazione e il termine per ricorrere contro
l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi.
  La  notifica  degli  atti  intestati  al  dante  causa  puo' essere
effettuata  agli  eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo
domicilio  dello stesso ed e' efficace nei confronti degli eredi che,
almeno  trenta  giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione
di cui al secondo comma.