Art. 65.
Eredi del contribuente
Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui
presupposto si e' verificato anteriormente alla morte del dante
causa.
Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle
imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalita'
e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione puo' essere
presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende
fatta nel giorno di spedizione.
Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o
scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la
presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro
l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi.
La notifica degli atti intestati al dante causa puo' essere
effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo
domicilio dello stesso ed e' efficace nei confronti degli eredi che,
almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione
di cui al secondo comma.