Art. 69.
Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti
Il Ministro per le finanze dispone ogni triennio la pubblicazione
degli elenchi dei contribuenti il cui reddito complessivo imponibile
ai fini delle imposte sul reddito e' stato accertato dagli uffici
delle imposte. Negli elenchi deve essere specificato se gli
accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere
indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai
contribuenti.
Gli uffici delle imposte formano e pubblicano annualmente, per
ciascun comune compreso nella propria circoscrizione:
a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la
dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo
dichiarato, al lordo e al netto degli oneri deducibili;
b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano
imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per
ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo
degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni.
La pubblicazione degli elenchi di cui al comma precedente avviene
mediante deposito per la durata di un anno, ai fini della
consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio
delle imposte che ha proceduto alla loro formazione sia presso i
comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi
speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 648.