Art. 69. Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti Il Ministro per le finanze dispone ogni triennio la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito complessivo imponibile ai fini delle imposte sul reddito e' stato accertato dagli uffici delle imposte. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti. Gli uffici delle imposte formano e pubblicano annualmente, per ciascun comune compreso nella propria circoscrizione: a) un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la specificazione, per ognuno, del reddito complessivo dichiarato, al lordo e al netto degli oneri deducibili; b) un elenco nominativo delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti e professioni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del reddito netto e dell'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni. La pubblicazione degli elenchi di cui al comma precedente avviene mediante deposito per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte che ha proceduto alla loro formazione sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.