Art. 69.
            Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti

  Il  Ministro  per le finanze dispone ogni triennio la pubblicazione
degli  elenchi dei contribuenti il cui reddito complessivo imponibile
ai  fini  delle  imposte  sul reddito e' stato accertato dagli uffici
delle   imposte.   Negli  elenchi  deve  essere  specificato  se  gli
accertamenti  sono  definitivi  o  in  contestazione  e devono essere
indicati,  in  caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai
contribuenti.
  Gli  uffici  delle  imposte  formano  e pubblicano annualmente, per
ciascun comune compreso nella propria circoscrizione:
    a)  un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la
dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
con   la   specificazione,   per   ognuno,  del  reddito  complessivo
dichiarato, al lordo e al netto degli oneri deducibili;
    b)  un  elenco  nominativo  delle  persone fisiche che esercitano
imprese  commerciali,  arti  e  professioni  con  l'indicazione,  per
ciascuna  di  esse,  del  reddito  netto e dell'ammontare complessivo
degli elementi attivi e passivi, risultanti dalle dichiarazioni.
  La  pubblicazione  degli elenchi di cui al comma precedente avviene
mediante   deposito   per  la  durata  di  un  anno,  ai  fini  della
consultazione  da  parte  di  chiunque,  sia presso lo stesso ufficio
delle  imposte  che  ha  proceduto  alla loro formazione sia presso i
comuni  interessati.  Per  la consultazione non sono dovuti i tributi
speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 648.