Art. 70.
Norme applicabili
Per quanto non e' diversamente disposto dal presente decreto si
applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni,
le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della
legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decreto-legge 3 gennaio 1926,
n. 898, e successive integrazioni.