Art. 70.
                          Norme applicabili

  Per  quanto  non  e'  diversamente disposto dal presente decreto si
applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni,
le  norme  del  codice penale e del codice di procedura penale, della
legge  7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decreto-legge 3 gennaio 1926,
n. 898, e successive integrazioni.