Art. 39. (Servizi e periodi computabili in base a diverse disposizioni del testo unico) Un periodo di servizio, di cui sia prevista la computabilita' in base a diverse disposizioni del presente testo unico, si considera una sola volta secondo la normativa piu' favorevole. Il precedente comma si applica anche per i periodi di tempo comunque computabili ai fini del trattamento di quiescenza.