Art. 39.
(Servizi  e  periodi  computabili  in base a diverse disposizioni del
                            testo unico)

  Un  periodo  di  servizio, di cui sia prevista la computabilita' in
base  a  diverse  disposizioni del presente testo unico, si considera
una sola volta secondo la normativa piu' favorevole.
  Il  precedente  comma  si  applica  anche  per  i  periodi di tempo
comunque computabili ai fini del trattamento di quiescenza.