Art. 41.
                      (Servizi non computabili)

  I  periodi  di  servizio reso allo Stato, che abbiano determinato o
concorso  a  determinare  il  trattamento  pensionistico derivante da
iscrizione   all'assicurazione   generale   obbligatoria  o  a  fondi
sostitutivi  o  integrativi  di  essa  oppure derivante da iscrizione
obbligatoria  a speciali fondi di previdenza, non sono computabili ai
fini   del   trattamento  di  quiescenza  statale,  neppure  mediante
riscatto.
  Non  sono  riscattabili  ne'  altrimenti  computabili,  ai fini del
trattamento  di  quiescenza, i servizi relativi a incarichi conferiti
ai sensi dell'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio  1957,  n.  3,  come sostituito dall'art. 152 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  1970, n. 1077, ovvero ai
sensi   di  analoghe  disposizioni,  anche  se  detti  servizi  siano
assistiti  da iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o ad
altri fondi.