Art. 47. 
              Affidamento in prova al servizio sociale 
 
  Allorche' alla pena detentiva inflitta  non  segua  una  misura  di
sicurezza detentiva e la pena non superi un tempo di due anni  e  sei
mesi ovvero di tre anni nei casi di persona di  eta'  inferiore  agli
anni ventuno o di persona di eta' superiore agli  anni  settanta,  il
condannato puo' essere  affidato  al  servizio  sociale  fuori  dello
istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. 
  L'affidamento  al  servizio  sociale  non  si  applica  quando   il
condannato abbia precedentemente commesso  un  delitto  della  stessa
indole ed in ogni caso e' escluso per i  delitti  di  rapina,  rapina
aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di  persona  a
scopo di rapina o di estorsione. 
  Il   provvedimento   e'   adottato   sulla   base   dei   risultati
dell'osservazione della personalita', condotta per almeno tre mesi in
istituto, nei casi in cui possa presumersi che le prescrizioni di cui
al quarto comma siano sufficienti per la rieducazione del reo  e  per
prevenire il pericolo che egli compia altri reati. 
  All'atto dell'affidamento e' redatto verbale in cui sono dettate le
prescrizioni che  il  soggetto  dovra'  seguire  in  ordine  ai  suoi
rapporti con il servizio sociale, alla sua dimora, alla sua  liberta'
di locomozione, al divieto di frequentare determinati  locali  ed  al
lavoro. 
  Con lo stesso provvedimento puo' essere disposto che durante  tutto
o parte del  periodo  di  affidamento  in  prova  il  condannato  non
soggiorni in uno o piu' comuni, o soggiorni in un comune determinate; 
in  particolare  sono  stabilite  prescrizioni  che  impediscano   al
soggetto di svolgere attivita' o  di  avere  rapporti  personali  che
possono occasionare il compimento di altri reati. 
  Nel verbale puo' anche stabilirsi  che  l'affidato  si  adoperi  in
favore della vittima del suo delitto  ed  adempia  puntualmente  agli
obblighi di assistenza familiare. 
  Nel  corso  dell'affidamento   le   prescrizioni   possono   essere
modificate. 
  Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a
superare le difficolta'  di  adattamento  alla  vita  sociale,  anche
mettendosi in relazione con la sua famiglia  e  con  gli  altri  suoi
ambienti di vita. 
  Il servizio  sociale  riferisce  periodicamente  al  magistrato  di
sorveglianza, fornendo  dettagliate  notizie  sul  comportamento  del
soggetto e proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni. 
  L'affidamento e' revocato qualora il  comportamento  del  soggetto,
contrario  alla   legge   o   alle   prescrizioni   dettate,   appaia
incompatibile con la prosecuzione della prova. 
  L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro
effetto penale.