Art. 47. Affidamento in prova al servizio sociale Allorche' alla pena detentiva inflitta non segua una misura di sicurezza detentiva e la pena non superi un tempo di due anni e sei mesi ovvero di tre anni nei casi di persona di eta' inferiore agli anni ventuno o di persona di eta' superiore agli anni settanta, il condannato puo' essere affidato al servizio sociale fuori dello istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. L'affidamento al servizio sociale non si applica quando il condannato abbia precedentemente commesso un delitto della stessa indole ed in ogni caso e' escluso per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. Il provvedimento e' adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalita', condotta per almeno tre mesi in istituto, nei casi in cui possa presumersi che le prescrizioni di cui al quarto comma siano sufficienti per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati. All'atto dell'affidamento e' redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovra' seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla sua dimora, alla sua liberta' di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro. Con lo stesso provvedimento puo' essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o piu' comuni, o soggiorni in un comune determinate; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attivita' o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati. Nel verbale puo' anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in favore della vittima del suo delitto ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficolta' di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza, fornendo dettagliate notizie sul comportamento del soggetto e proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni. L'affidamento e' revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale.