Art. 48.
                       Regime di semiliberta'

  Il  regime di semiliberta' consiste nella concessione al condannato
e  all'internato  di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto
per  partecipare ad attivita' lavorative, istruttive o comunque utili
al reinserimento sociale.
  I condannati e gli internati ammessi al regime di semiliberta' sono
assegnati  in  appositi  istituti  o  apposite  sezioni  autonome  di
istituti ordinari e indossano abiti civili.
  La concessione della semiliberta' non e' ammessa nei casi di cui al
secondo comma dell'articolo 47.