Art. 50.
              Ammissione facoltativa alla semiliberta'

  Possono   essere   espiate   in  regime  di  semiliberta'  la  pena
dell'arresto  e  la  pena  della reclusione non superiore a sei mesi,
sempreche'  il  condannato  non  sia  affidato  in  prova al servizio
sociale.
  Fuori  dai  casi  previsti dal precedente articolo e dal precedente
comma,  il  condannato  puo' essere ammesso al regime di semiliberta'
soltanto  dopo  l'espiazione  di almeno meta' della pena. L'internato
puo' esservi ammesso in ogni tempo.
  Per  il  computo  della  durata delle pene non si tiene conto della
pena   pecuniaria   inflitta   congiuntamente   a  quella  detentiva,
convertita a norma di legge.
  L'ammissione  al regime di semiliberta' e' disposta in relazione ai
progressi compiuti nel corso del trattamento e al fine di favorire il
graduale reinserimento del soggetto nella societa'.