Art. 51.
           Sospensione e revoca del regime di semiliberta'

  Il provvedimento di semiliberta' puo' essere in ogni tempo revocato
quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.
  Il  condannato,  ammesso  al  regime  di  semiliberta',  che rimane
assente  dall'istituto  senza  giustificato  motivo,  per non piu' di
dodici  ore, e' punito in via disciplinare e puo' essere proposto per
la revoca della concessione.
  Se  l'assenza  si  protrae  per un tempo maggiore, il condannato e'
punibile  a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale
ed  e' applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso
articolo.
  La  denuncia  per  il delitto di cui al precedente comma importa la
sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.
  All'internato  ammesso al regime di semiliberta' che rimane assente
dall'istituto  senza  giustificato  motivo,  per  oltre  tre  ore, si
applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 53.