Art. 52.
       Licenza al condannato ammesso al regime di semiliberta'

  Al  condannato  ammesso  al  regime  di semiliberta' possono essere
concesse  a  titolo  di  premio  una  o  piu'  licenze  di durata non
superiore nel complesso a giorni quarantacinque all'anno.
  Durante  la  licenza  il  condannato  e' sottoposto al regime della
liberta' vigilata.
  Se  il  condannato  durante  la  licenza trasgredisce agli obblighi
impostigli,  la  licenza puo' essere revocata indipendentemente dalla
revoca della semiliberta'.
  Al  condannato  che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di
essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui
al precedente articolo.