Art. 53.
                       Licenze agli internati

  Agli  internati  puo'  essere  concessa una licenza di sei mesi nel
periodo  immediatamente  precedente  alla  scadenza  fissata  per  il
riesame di pericolosita'.
  Ai  medesimi  puo'  essere concessa, per gravi esigenze personali o
familiari,  una  licenza  di  durata non superiore a giorni quindici;
puo'  essere  inoltre  concessa una licenza di durata non superiore a
giorni   trenta,   una  volta  all'anno,  al  fine  di  favorirne  il
riadattamento sociale.
  Agli  internati  ammessi  al regime di semiliberta' possono inoltre
essere  concesse,  a  titolo di premio, le licenze previste nel primo
comma dell'articolo precedente.
  Durante  la  licenza  l'internato  e'  sottoposto  al  regime della
liberta' vigilata.
  Se  l'internato  durante  la  licenza  trasgredisce  agli  obblighi
impostigli,  la  licenza puo' essere revocata indipendentemente dalla
revoca della semiliberta'.
  L'internato  che  rientra  in  istituto  dopo tre ore dallo scadere
della   licenza,   senza   giustificato  motivo,  e'  punito  in  via
disciplinare  e,  se in regime di semiliberta', puo' subire la revoca
della concessione.