Art. 54. 
                       Liberazione anticipata 
 
  Al  condannato  a  pena  detentiva  che   abbia   dato   prova   di
partecipazione all'opera di rieducazione  puo'  essere  concessa,  ai
fini  del  suo  piu'  efficace  reinserimento  nella  societa',   una
riduzione di pena di  venti  giorni  per  ciascun  semestre  di  pena
detentiva scontata. 
  La concessione del beneficio e' comunicata all'ufficio del pubblico
ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha  emesso  il
provvedimento di esecuzione o al pretore  se  tale  provvedimento  e'
stato da lui emesso. 
  La  condanna  per  delitto   non   colposo   commesso   nel   corso
dell'esecuzione successivamente alla  concessione  del  beneficio  ne
comporta la revoca. 
  Nel computo della quantita' di pena scontata per l'ammissione  alla
liberazione condizionale la parte  di  pena  detratta  ai  sensi  del
presente articolo si considera come scontata. 
  La concessione della liberazione anticipata non e' ammessa nei casi
di cui al secondo comma dell'articolo 47.