Art. 58. 
          Comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza 
 
  Dei provvedimenti  previsti  dal  presente  capo  ed  adottati  dal
magistrato o dalla sezione di sorveglianza,  esclusi  quelli  di  cui
all'articolo  56,  e'  data  immediata  comunicazione   all'autorita'
provinciale di pubblica sicurezza a cura della cancelleria.