Art. 21.
              Licenza di porto d'armi per uso di caccia
                        Commissione di esame

  La  licenza  di  porto  d'armi  per  uso di caccia e' rilasciata in
conformita' delle leggi di pubblica sicurezza.
  Detta   licenza   puo'  essere  rilasciata  dopo  il  conseguimento
dell'abilitazione  all'esercizio venatorio a seguito di esame dinanzi
ad  apposita commissione, nominata dalla regione in ciascun capoluogo
di  provincia,  e composta da esperti qualificati, particolarmente in
ciascuna  delle  materie  indicate  nell'articolo  seguente,  la  cui
presenza e' obbligatoria per la validita' dell'esame.
  Per  sostenere  gli  esami  il  candidato  deve  essere  munito del
certificato medico di idoneita'.