Art. 21. Licenza di porto d'armi per uso di caccia Commissione di esame La licenza di porto d'armi per uso di caccia e' rilasciata in conformita' delle leggi di pubblica sicurezza. Detta licenza puo' essere rilasciata dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esame dinanzi ad apposita commissione, nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia, e composta da esperti qualificati, particolarmente in ciascuna delle materie indicate nell'articolo seguente, la cui presenza e' obbligatoria per la validita' dell'esame. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneita'.