Art. 22. Esami Le regioni stabiliscono le modalita' per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni sulle seguenti materie: a) legislazione venatoria; b) zoologia applicata alla caccia; c) armi e munizioni da caccia e loro uso; d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole. L'abilitazione all'esercizio venatorio e' necessaria per il rilascio della prima licenza e per il rinnovo della stessa in caso di revoca. La licenza di porto d'armi per uso di caccia ha la durata di sei anni e puo' essere rinnovata su domanda del titolare, corredata di un nuovo certificato medico di idoneita' di data non anteriore a due mesi dalla domanda stessa. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore potra' praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.