Art. 22.
                                Esami

  Le  regioni  stabiliscono  le  modalita'  per  lo svolgimento degli
esami,  che  devono  in particolare riguardare nozioni sulle seguenti
materie:
    a) legislazione venatoria;
    b) zoologia applicata alla caccia;
    c) armi e munizioni da caccia e loro uso;
    d)  tutela  della natura e principi di salvaguardia delle colture
agricole.
  L'abilitazione   all'esercizio   venatorio  e'  necessaria  per  il
rilascio della prima licenza e per il rinnovo della stessa in caso di
revoca.
  La  licenza  di  porto d'armi per uso di caccia ha la durata di sei
anni e puo' essere rinnovata su domanda del titolare, corredata di un
nuovo  certificato  medico  di  idoneita' di data non anteriore a due
mesi dalla domanda stessa.
  Nei  dodici  mesi  successivi  al  rilascio della prima licenza, il
cacciatore   potra'   praticare   l'esercizio   venatorio   solo   se
accompagnato  da  cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno
tre anni prima.