Art. 60.

  La  commissione  di  coordinamento  della  Valle  d'Aosta,  di  cui
all'articolo  45  della  legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,
esercita il controllo di legittimita' su di alti amministrativi della
regione.
  Gli  atti  indicati  nel comma precedente divengono esecutivi se la
commissione  di  coordinamento  non  ne  pronuncia l'annullamento nel
termine  di  venti  giorni  dal  loro  ricevimento, con provvedimento
motivato,   in   cui   venga  annunciato  il  vizio  di  legittimita'
riscontrato,  o  se  entro  tale  termine  dia  comunicazione  di non
riscontrare  vizi di legittimita' salvo quanto disposto dall'articolo
63 della presente legge.
  L'esecutivita'  e'  sospesa  se  nel  termine  di  venti  giorni la
commissione   di   coordinamento   chiede   chiarimenti   o  elementi
integrativi  di giudizio. In tale caso l'atto diviene esecutivo se la
commissione  non  ne  pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal
ricevimento di quanto richiesto dall'amministrazione regionale.
  Agli effetti del decorso dei termini previsti dai commi precedenti,
il   segretario   della   commissione   di   coordinamento   rilascia
immediatamente  ricevuta  degli  atti  sottoposti a controllo e delle
note di risposta.
  Il provvedimento di annullamento ha carattere definitivo.
  Non  sono  soggetti al controllo di legittimita' di cui al presente
articolo gli atti relativi alla mera esecuzione di provvedimenti gia'
adottati e perfezionati ai sensi di legge.