Art. 60. La commissione di coordinamento della Valle d'Aosta, di cui all'articolo 45 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, esercita il controllo di legittimita' su di alti amministrativi della regione. Gli atti indicati nel comma precedente divengono esecutivi se la commissione di coordinamento non ne pronuncia l'annullamento nel termine di venti giorni dal loro ricevimento, con provvedimento motivato, in cui venga annunciato il vizio di legittimita' riscontrato, o se entro tale termine dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimita' salvo quanto disposto dall'articolo 63 della presente legge. L'esecutivita' e' sospesa se nel termine di venti giorni la commissione di coordinamento chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tale caso l'atto diviene esecutivo se la commissione non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento di quanto richiesto dall'amministrazione regionale. Agli effetti del decorso dei termini previsti dai commi precedenti, il segretario della commissione di coordinamento rilascia immediatamente ricevuta degli atti sottoposti a controllo e delle note di risposta. Il provvedimento di annullamento ha carattere definitivo. Non sono soggetti al controllo di legittimita' di cui al presente articolo gli atti relativi alla mera esecuzione di provvedimenti gia' adottati e perfezionati ai sensi di legge.