Art. 61.

  Possono  essere  sottoposte  al  controllo  di cui al secondo comma
dell'articolo  46  della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,
le deliberazioni concernenti:
    1) le alienazioni, gli acquisti, le somministrazioni e gli
    appalti  quando  sia superato il valore di cinquecento milioni di
    lire;
2) l'alienazione di titoli del debito pubblico, di titoli di
credito o di azioni o di obbligazioni e l'acquisto degli stessi.