Art. 61. Possono essere sottoposte al controllo di cui al secondo comma dell'articolo 46 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, le deliberazioni concernenti: 1) le alienazioni, gli acquisti, le somministrazioni e gli appalti quando sia superato il valore di cinquecento milioni di lire; 2) l'alienazione di titoli del debito pubblico, di titoli di credito o di azioni o di obbligazioni e l'acquisto degli stessi.