Art. 61.
Possono essere sottoposte al controllo di cui al secondo comma
dell'articolo 46 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,
le deliberazioni concernenti:
1) le alienazioni, gli acquisti, le somministrazioni e gli
appalti quando sia superato il valore di cinquecento milioni di
lire;
2) l'alienazione di titoli del debito pubblico, di titoli di
credito o di azioni o di obbligazioni e l'acquisto degli stessi.