Art. 62.

  Nei  casi  previsti  dall'articolo  61,  le deliberazioni divengono
esecutive  se  la  commissione  di  coordinamento  non  ne  pronuncia
l'annullamento,  ai  sensi  del  secondo  comma dell'articolo 60, nel
termine  ivi  indicato  o  se  nel  termine  stesso  non  invita, con
richiesta  motivata,  l'organo  regionale competente a riprenderle in
esame.
  Divengono  parimenti  esecutive,  se, entro il termine suddetto, la
commissione  di  coordinamento  dia  comunicazione di non riscontrare
vizi di legittimita' ne' motivi per chiedere il riesame.
  Si  applicano  anche a questi casi le disposizioni dei commi terzo,
quarto e quinto dell'articolo 60.
  Ove l'organo competente confermi, senza modifiche, la deliberazione
al  cui riesame sia stato invitato dalla commissione di coordinamento
ai  sensi  del  primo  comma  del presente articolo, la deliberazione
diviene  esecutiva,  se  non  viene  annullata,  nel termine di venti
giorni,  per  vizi di legittimita', inerenti alla regolarita' formale
della nuova deliberazione.