Art. 62. Nei casi previsti dall'articolo 61, le deliberazioni divengono esecutive se la commissione di coordinamento non ne pronuncia l'annullamento, ai sensi del secondo comma dell'articolo 60, nel termine ivi indicato o se nel termine stesso non invita, con richiesta motivata, l'organo regionale competente a riprenderle in esame. Divengono parimenti esecutive, se, entro il termine suddetto, la commissione di coordinamento dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimita' ne' motivi per chiedere il riesame. Si applicano anche a questi casi le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 60. Ove l'organo competente confermi, senza modifiche, la deliberazione al cui riesame sia stato invitato dalla commissione di coordinamento ai sensi del primo comma del presente articolo, la deliberazione diviene esecutiva, se non viene annullata, nel termine di venti giorni, per vizi di legittimita', inerenti alla regolarita' formale della nuova deliberazione.