Art. 63.

  Gli atti deliberativi degli organi regionali, esclusi quelli di cui
all'articolo 61, possono essere dichiarati immediatamente eseguibili,
per  specifiche  ragioni  di  urgenza  che ne rendano indilazionabile
l'esecuzione.
  Gli  atti  dichiarati  immediatamente eseguibili ai sensi del comma
precedente  devono  essere  inviati alla commissione di coordinamento
entro  tre giorni dalla data in cui sono adottati. In difetto di tale
invio, si ritengono decaduti.
  Entro  dieci giorni dal ricevimento, la commissione, ove li ritenga
illegittimi,  ne pronunzia l'annullamento con provvedimento motivato,
ai sensi dell'articolo 60.