Art. 63. Gli atti deliberativi degli organi regionali, esclusi quelli di cui all'articolo 61, possono essere dichiarati immediatamente eseguibili, per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione. Gli atti dichiarati immediatamente eseguibili ai sensi del comma precedente devono essere inviati alla commissione di coordinamento entro tre giorni dalla data in cui sono adottati. In difetto di tale invio, si ritengono decaduti. Entro dieci giorni dal ricevimento, la commissione, ove li ritenga illegittimi, ne pronunzia l'annullamento con provvedimento motivato, ai sensi dell'articolo 60.